ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell´Emilia-Romagna

10/19/2023 | News release | Distributed by Public on 10/19/2023 02:11

Il ruolo di Emas nell’applicazione del principio DNSH

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Il ruolo di Emas nell'applicazione del principio DNSH

Riferito agli investimenti sul territorio, l'intento è "Do No Significant Harm", cioè "non arrecare un danno significativo" all'ambiente
(19/10/2023)

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH), cioè "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, derivante dal più ampio concetto di sviluppo sostenibile, intende garantire che gli investimenti realizzati sul territorio non compromettano le risorse ambientali.
Il principio DNSH, introdotto inizialmente dalla Tassonomia per la finanza sostenibile (Regolamento UE 2020/852), è stato adottato anche dal Regolamento UE 241/2021, istitutivo del Dispositivo di ripresa e resilienza, il quale dispone che possano essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), soltanto le misure che rispettino il principio in parola. In sostanza, il principio si traduce in una valutazione di conformità degli interventi (ex-ante, in itinere ed ex-post) a specifici criteri che, in ambito nazionale, sono riassunti nell'ultima versione aggiornata della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"; tale guida è allegata alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 33 del 13 ottobre 2022 (https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html).
La Guida specifica che, ai fini della verifica/mantenimento della conformità normativa in tema di autorizzazioni ambientali (Via, la Vas, l'Aia, l'Aua, ecc..), può essere importante la presenza di un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni del tipo di quello previsto dai Sistemi di gestione ambientali (ISO 14001 o Emas). In dettaglio, si fa specificamente riferimento ad Emas all'interno delle schede tecniche dedicate ai criteri DNSH da rispettare nei diversi settori di intervento, in particolare:

  • nella Scheda 3 "Computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche", nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate è richiesta la registrazione Emas, tra le certificazioni ambientali;
  • nella Scheda 6 "Servizi informatici di hosting e cloud" e nella Scheda 8 "Data center", il principio DNSH si ritiene verificato per tutti gli obiettivi ambientali nel caso di organizzazione registrata Emas;
  • nella Scheda 11 "Produzione di Biometano" e nella Scheda 15 "Produzione e stoccaggio di idrogeno in aree industriali dismesse" Emas è considerato un elemento di verifica ex-post dei criteri DNSH.

Passando poi all'analisi delle modalità attuative si rileva come, a partire dal 2023, anche alcuni bandi regionali hanno indicato Emas come elemento in presenza del quale si ritiene assolto completamente il principio DNSH o se ne tiene conto in fase di valutazione di conformità allo stesso". In particolare:

  • in Regione Campania, l'avviso pubblico STARTUP 2023, riconosce la piena conformità al DNSH rispetto all'acquisto di beni "materiali e immateriali", qualora i macchinari siano funzionali a "elaborazione dei dati, hosting e attività connesse";
  • in Regione Emilia-Romagna, il bando per "il supporto ad interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici" prevede che, in caso di possesso di Emas, si ritengono assolti ex-ante i requisiti DNSH per le attività di fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti;
  • in Regione Piemonte, il bando per gli "Interventi di sistemazione idrogeologica di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e ripariale, finalizzati anche alla resilienza dei territori" tiene conto, in fase di valutazione dei candidati, del possesso di Emas da parte dei soggetti che propongono l'intervento, ai fini della certificazione del rispetto del principio DNSH.

Fonte: Ispra