11/18/2024 | News release | Distributed by Public on 11/18/2024 02:07
Il trentenne straniero entrava in Italia l'11.03.2016 proveniente dall'Austria attraverso la fascia confinaria di Tarvisio (UD).
Lo stesso presentava richiesta di protezione internazionale e la competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 16.11.2017 rigettava con decisione notificata il 05.12.2017, avverso la quale il medesimo non proponeva ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini di legge.
In data 03.07.2018 lo straniero formalizzava la domanda di protezione internazionale reiterata presso la Questura di Udine e la competente Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste/Udine in data 04.07.2019 rigettava nuovamente il riconoscimento della Protezione, con decisione notificata in data 07.08.2020 avverso la quale il medesimo non proponeva ricorso al Tribunale competente per territorio nei termini di legge.
In data 07.08.2020 allo straniero veniva concesso, un permesso di soggiorno per emersione ai sensi del D.L. 34/2020 art.103 c.2, con validità fino al 08.01.2021.
In data 12.03.2021 lo stesso richiedeva permesso di soggiorno per lavoro subordinato, concesso con validità fino al 12.03.2022.
In data 15.03.2022 veniva rhiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che veniva negato per mancanza dei requisiti e di conseguenza in data 07.08.2024 gli veniva notificato il Decreto di rigetto emesso dal Questore di Udine e contestualmente gli veniva notificato il Decreto di Espulsione del Prefetto di Udine ai sensi dell'art. 13 c.2 l.c del T.U.I. (pericolosità sociale) con Ordine del Questore di Udine a lasciare il territorio nazionale.
Nell'occasione veniva chiesto, un posto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, richiesta negata per indisponibilità di posti.
La pericolosità sociale veniva dedotta dai numerosi precedenti penali tra cui: stupefacenti D.P.R. 309/90 art.73 c.5, resistenza a Pubblico Ufficiale art.337 C.P., danneggiamento art. 635 C.P., Oltraggio a Pubblico Ufficiale art. 341 C.P. bis, rapina art.628 c.1 C.P., lesioni personali art.582 C.P., minaccia art. 612 C.P., violazione di domicilio art. 635 C.P., porto abusivo di armi L.110/1975 art.4, ubriachezza art.688 C.P., molestie art.660 C.P., Avviso orale del Questore art.3 D.Lgs 159/2011.
In data 28.08.2024 allo straniero veniva emesso nuovo Decreto di Espulsione del Prefetto di Udine ai sensi dell'art.14 T.U.I. (in quanto inottemperante alla prima espulsione) con Ordine del Questore di Udine. Anche in questa occasione si avviava la richiesta per un posto presso un C.P.R., che veniva negato sempre per indisponibilità di posti.
In data 19.09.2024, a mezzo sistema centralizzato, veniva inoltrata richiesta di identificazione consolare del soggetto, e in data 24.09.2024 perveniva la risposta dal Consolato del Pakistan di Milano che confermava i dati anagrafici e la cittadinanza pakistana dell'interessato.
Su richiesta dell'Ufficio Immigrazione di Udine, in data 24.10.2024 il Consolato Generale del Pakistan di Milano rilasciava il "lasciapassare" per lo straniero, documento necessario per poter organizzare il volo per il rimpatrio ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs 286/98.
In data 14.11.2024 lo straniero veniva rintracciato da personale della Polizia di Stato di Udine in questo centro cittadino e pertanto veniva emesso, dal Questore di Udine, un Ordine di Accompagnamento Immediato alla frontiera a mezzo della Forza Pubblica in esecuzione del provvedimento di Espulsione.
Per l'esecuzione, essendo l'atto soggetto a convalida del Giudice di Pace, nella stessa data fissava udienza e convalidava il provvedimento, permettendo di imbarcare lo straniero all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, su un volo in partenza alle ore 15.00 diretto in Pakistan dove giungeva alle ore 4.45 di ieri, scortato da personale della Polizia di Stato di Udine, e consegnato alle autorità Pakistane.